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WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

 

SEGNALAZIONI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”

D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937

 

Il Whistleblowing è strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di un’organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione. I dipendenti intesi in senso ampio, normalmente sono le prime persone che vengono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio e, pertanto, sono anche le prime persone in grado di segnalarle tempestivamente all’organizzazione, prima che possano realizzarsi danni.

In adempimento alle previsioni di legge e nell’ottica di garantire correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, La ns Fondazione ha predisposto un sistema informatico di “Whistleblowing”, a disposizione di chiunque voglia segnalare situazioni rilevanti ai fini di legge o regolamenti interni, attraverso il sito web aziendale www.fondazionevillazani.com nella sezione Whistleblowing.

 

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi unicamente a inadempimenti della normativa o di procedure e regolamenti interni, ivi inclusi il Codice Etico pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto lamentele, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine di non disperdere l’efficacia dello strumento messo a disposizione. Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L’organo competente per la gestione delle segnalazioni è: L’ORGANISMO DI VIGILANZA

PROCEDURA

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